Revisore condominiale a Roma e Ostia
Amministrazioni condominiali
Revisore condominiale a Roma e Ostia
Chi è il Revisore Condominiale?
L’attività di Revisore Condominiale essendo una professione non regolamentata può essere svolta da chiunque ma, per garantire l’attendibilità del lavoro svolto, è opportuno che abbia una effettuato una specifica formazione.
Il 12 marzo 2020 è entrate in vigore la norma UNI: 11777:2020 denominata “Attività professionali non regolamentate – Revisore condominiale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza“.
La norma UNI, anche se non vincolante, definisce i requisiti relativi all’attività professionale del revisore condominiale, e garantisce maggior professionalità:
- Possesso almeno del Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado.
- Rispetto del codice etico e deontologico
- Aggiornamento professionale e miglioramento continuo
- Frequenza e superamento con esito positivo di un corso di formazione specifico in materia di revisione condominiale di almeno 48 ore
- Conoscenza della norma UNI 11777:2020
Quando è opportuno rivolgersi al Revisore Condominiale?
La nomina del Revisore Condominiale si rende opportuna nei seguenti casi:
- Dimissioni, Revoca dell’amministratore senza l’approvazione del bilancio consuntivo. La nomina del revisore è necessaria per far sì che l’Amministratore entrante abbia una situazione contabile di partenza allineata ed approvata dai condomini;
- Dubbi sulla contabilità elaborata dall’Amministratore;
- Necessità da parte del Tribunale:
Chi può nominare il Revisore Condominiale?
Il Revisore Condominiale può essere nominato:
- Dall’Assemblea come riportato nell’articolo 1130-bis del Codice Civile. In questo caso la nomina deve avvenire con le maggioranze previste per la nomina dell’Amministratore. Il mandato viene quindi affidato dal Condominio nel suo interesse e nel suo insieme e dallo stesso verrà corrisposto il compenso pattuito. Per far si che la nomina sia valida deve essere deliberata in un punto dell’ordine del giorno.
- Da un Condomino o un comitato di più Condomini, quando il dubbio sull’operato dell’Amministratore è operato da un limitato numero di persone che, per poterne verificare la bontà, esercitano il diritto di accedere alla documentazione condominiale degli ultimi dieci anni personalmente o tramite delega a soggetto di fiducia. In questo caso il mandato viene affidato dai Condomini interessati alla verifica dell’operato dell’Amministratore e da essi verrà corrisposto il compenso pattuito.
- Dal Tribunale quando la revoca del precedente Amministratore è stata disposta per errori o distrazioni gravi. Il tribunale può incaricare un revisore che allinei la contabilità del Condominio per poter permettere all’Amministratore entrante di avere un corretto punto di partenza per la propria gestione.
- Il Mediatore in sede stragiudiziale o il Giudice, per temi legati alla contabilità e al rendiconto condominiale, possono richiedere una CTU (consulenza tecnica d’ufficio). Il Revisore in questi casi può essere nominato nelle seguenti figure, il CTU (consulente tecnico d’ufficio) e il CTP (consulente tecnico di parte). Il CTU viene incaricato dal Giudice o dal Mediatore. il CTP può essere nominato dalle parti in causa. Il compenso del CTU viene liquidato dal giudice, salvo diverse previsioni contenute nella sentenza, tale costo è sostenuto dalle parti in solido tra loro, nonostante il giudice possa anche disporne l’intero costo a carico di una sola parte.
Qual è il risultato della Revisione Condominiale?
L’obiettivo della revisione condominiale è di consentire al Revisore di esprimere un giudizio sull’attendibilità del rendiconto redatto dall’Amministratore e sottoposto ad approvazione assembleare.
L’attività di Revisione si concretizza con l’espressione del giudizio nell’ambito della relazione finale.
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