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Revisore condominiale a Roma e Ostia

Amministrazioni condominiali

Revisore condominiale a Roma e Ostia

Chi è il Revisore Condominiale?

L’attività di Revisore Condominiale essendo una professione non regolamentata può essere svolta da chiunque ma, per garantire l’attendibilità del lavoro svolto, è opportuno che abbia una effettuato una specifica formazione.

Il 12 marzo 2020 è entrate in vigore la norma UNI: 11777:2020 denominata “Attività professionali non regolamentate – Revisore condominiale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza“.

La norma UNI, anche se non vincolante, definisce i requisiti relativi all’attività professionale del revisore condominiale, e garantisce maggior professionalità:

  • Possesso almeno del Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado.
  • Rispetto del codice etico e deontologico
  • Aggiornamento professionale e miglioramento continuo
  • Frequenza e superamento con esito positivo di un corso di formazione specifico in materia di revisione condominiale di almeno 48 ore
  • Conoscenza della norma UNI 11777:2020

Quando è opportuno rivolgersi al Revisore Condominiale?

La nomina del Revisore Condominiale si rende opportuna nei seguenti casi:

  • Dimissioni, Revoca dell’amministratore senza l’approvazione del bilancio consuntivo. La nomina del revisore è necessaria per far sì che l’Amministratore entrante abbia una situazione contabile di partenza allineata ed approvata dai condomini;
  • Dubbi sulla contabilità elaborata dall’Amministratore;
  • Necessità da parte del Tribunale:

Chi può nominare il Revisore Condominiale?

Il Revisore Condominiale può essere nominato:

  1. Dall’Assemblea come riportato nell’articolo 1130-bis del Codice Civile. In questo caso la nomina deve avvenire con le maggioranze previste per la nomina dell’Amministratore. Il mandato viene quindi affidato dal Condominio nel suo interesse e nel suo insieme e dallo stesso verrà corrisposto il compenso pattuito. Per far si che la nomina sia valida deve essere deliberata in un punto dell’ordine del giorno.
  2. Da un Condomino o un comitato di più Condomini, quando il dubbio sull’operato dell’Amministratore è operato da un limitato numero di persone che, per poterne verificare la bontà, esercitano il diritto di accedere alla documentazione condominiale degli ultimi dieci anni personalmente o tramite delega a soggetto di fiducia. In questo caso il mandato viene affidato dai Condomini interessati alla verifica dell’operato dell’Amministratore e da essi verrà corrisposto il compenso pattuito.
  3. Dal Tribunale quando la revoca del precedente Amministratore è stata disposta per errori o distrazioni gravi. Il tribunale può incaricare un revisore che allinei la contabilità del Condominio per poter permettere all’Amministratore entrante di avere un corretto punto di partenza per la propria gestione.
  4. Il Mediatore in sede stragiudiziale o il Giudice, per temi legati alla contabilità e al rendiconto condominiale, possono richiedere una CTU (consulenza tecnica d’ufficio). Il Revisore in questi casi può essere nominato nelle seguenti figure, il CTU (consulente tecnico d’ufficio) e il CTP (consulente tecnico di parte). Il CTU viene incaricato dal Giudice o dal Mediatore. il CTP può essere nominato dalle parti in causa. Il compenso del CTU viene liquidato dal giudice, salvo diverse previsioni contenute nella sentenza, tale costo è sostenuto dalle parti in solido tra loro, nonostante il giudice possa anche disporne l’intero costo a carico di una sola parte.

Qual è il risultato della Revisione Condominiale?

L’obiettivo della revisione condominiale è di consentire al Revisore di esprimere un giudizio sull’attendibilità del rendiconto redatto dall’Amministratore e sottoposto ad approvazione assembleare.

L’attività di Revisione si concretizza con l’espressione del giudizio nell’ambito della relazione finale.

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